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VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SANITARI, SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, RELAZIONE SANITARIA ANNUALE

Tutte le attività individuate ai sensi del D.lgs. 81/08 per le quali è richiesta la sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro è obbligato a nominare il medico competente. Sulla base della valutazione dei rischi svolta, i Nostri Medici Competenti elaborano “Il Protocollo Sanitario”, identificano per ogni addetto i possibili rischi, effettuano le visite mediche preventive e periodiche,con un sofisticato software,costruito appositamente per noi e collaborano all’attività di formazione ed informazione. Il Medico Competente stabilisce la periodicità delle visite ed i relativi accertamenti sanitari che sono riportati nel Piano Sanitario consegnato al Datore di Lavoro. Sulla base di questo piano sono organizzate le visite mediche preassuntive, preventive e periodiche dei lavoratori, gli esami strumentali (E.C.G, audiometria,visiotest,spirometria,ecc.)e gli esami di laboratorio. Al termine della visita il Medico Competente formula i giudizi di idoneità allo svolgimento della mansione specifica per ogni lavoratore. Successivamente viene preparata tutta la documentazione sanitaria da custodire in azienda a disposizione dell’organo di Vigilanza, forniamo al Datore di lavoro copia dei giudizi di idoneità, ed il cartellino informativo da consegnare al Lavoratore. Il sopralluogo periodico ha cadenza annuale, di seguito viene redatto un verbale da custodire in azienda a disposizione dell’organo di Vigilanza. In occasione della relazione sanitaria annuale,effettuata nelle aziende con più di 15 dipendenti, il Medico Competente illustra ai rappresentanti per la sicurezza ed al Datore di Lavoro i risultati della Sorveglianza sanitaria.

In caso di inadempienza il datore di lavoro può essere punito con un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00€ nei casi in cui, nonostante sia obbligatoria, non viene svolta la sorveglianza sanitaria. La sanzione verrà raddoppiata per aziende con più di 5 lavoratori e triplicata per aziende con di più di 10 lavoratori. Ammenda da 1.096,00 a 4.932,00 € nel caso in cui il lavoratore soggetto alla sorveglianza sanitaria, sia addetto alla mansione specifica prima della ricezione del giudizio di idoneità

 
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